DECRETO-LEGGE 3 marzo 2003, n. 32
Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario.
Le nuove disposizioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 52 del 04
Marzo 2003, contengono anche la modifica dell'articolo 640 codice penale. Entrata
in vigore dal 5 marzo 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per una
piu' incisiva repressione degli illeciti nel
settore sanitario, la cui recente recrudescenza ha causato grave turbamento e
giustificate preoccupazioni nei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Inosservanza di doveri in materia sanitaria
1. L'Autorita' amministrativa competente, salvo che il fatto costituisca reato,
commina, sulla base anche della sola colpa grave,
una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000 euro e
non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il
profitto o il prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai
responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni
clinico-diagnostiche i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,
effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per
tipologia o quantita' con la patologia di riferimento ovvero in violazione di
norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano
ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e
obbligazioni, cagionando danno alle aziende unita' sanitarie locali e
ospedaliere.
Nei casi previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose
che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a
persona estranea alla violazione.
2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici
gestionali competenti alla irrogazione delle sanzioni, nonche' le concrete
modalita' di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad
accertamenti tecnici.
Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'ottanta
per cento, alle regioni nel cui territorio e' stato commesso l'illecito, con
obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d'attesa.
3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al
competente ordine o collegio professionale di
appartenenza, che, valutati gli atti, puo' disporre la sospensione
dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.
Art. 2.
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541
1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma e'
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.".
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sulla pubblicita'
presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato
dal comma 1.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 640 del codice penale
1. All'articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma e', inserito il
seguente:
"Se il fatto e' commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da
professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso
convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per
l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al
secondo comma e' decuplicata. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il
prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere
comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che,
valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del
responsabile.".
Art. 4.
Attivita' ispettive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' individuato presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli
del medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono
coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanita' nello
svolgimento dell'attivita' di controllo finalizzata al rispetto dei Livelli
Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza nella prevenzione
e nell'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del
Servizio sanitario nazionale, nonche' nella verifica della corretta
rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related Groups) alle regioni da parte degli
ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario
nazionale.
Art. 5.
Norme procedimentali in materia disciplinare
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari
provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento
disciplinare non puo' superare i giorni 60.
Art. 6.
Sanzioni per la violazione del divieto di fumo
1. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dal
comma 20 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "da euro 25 a euro 250" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500";
b) al comma 2, le parole: "da euro 200 a euro 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 300 a euro 3000".
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli