Questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 lett. E legge 69/05 (mandato di arresto europeo), sul punto del requisito dei termini massimi di custodia cautelare negli ordinamenti stranieri, la cui mancanza impone la reiezione della richiesta estradizionale.
Corte d'Appello di Venezia ord. 24 ottobre 2006
N. 53/2006 R.estr. (Mae)
CORTE D’APPELLO di VENEZIA
QUARTA SEZIONE PENALE PER I PROCEDIMENTI SPECIALI
La Corte,
composta dai Magistrati dottori
Umberto ZAMPETTI, Presidente
Alessandro APOSTOLI CAPPELLO Consigliere
Carlo CITTERIO Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento a carico di DE LUCA MARIO n. Melissa (KR) il 10.6.1960 residente a Peschiera del Garda via Sebino 20;
vista la richiesta di applicazione della misura cautelare ex art. 9 legge 22.4.05 n. 69, presentata dal Procuratore generale presso questa Corte in relazione a mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania;
rilevato che l’art. 18.1 lett.e) di tale legge impone il rifiuto della consegna, e quindi la reiezione anche della richiesta di propedeutica misura cautelare, ;
rilevato che in altro procedimento si è accertato che il sistema tedesco prevede limiti temporali predeterminati solo fino alla sentenza di primo grado (proc. 23/06, Volante), e che in ulteriore precedente caso la Corte di cassazione (sent. Sez. 6^, 12.12.05 in proc. Cusini) ha annullato la sentenza con cui questa Corte distrettuale aveva accolto la richiesta di consegna dell’Autorità giudiziaria belga (Stato dove vige sistema che pure non prevede limiti massimi per la carcerazione), insegnando che:
- la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva effettivamente non soltanto ripetutamente giudicato i sistemi basati sul controllo periodico ravvicinato perfettamente rispettosi delle garanzie fondamentali previste dall’art. 5 comma 3 della Convenzione, ma anzi si era mostrata piuttosto scettica verso astratte, pur se ovviamente legittime, previsioni legislative di limiti temporali sganciati dalla costante valutazione dell’opportunità , ritenendo invece preferibili i più responsabilizzanti sistemi che impongono alle autorità giudiziarie nazionali di vigilare costantemente affinché, negli specifici concreti casi giudiziari, la durata della detenzione preventiva non superi il limite della ragionevolezza, a prescindere anche dal rispetto dei limiti massimi di custodia.
- tuttavia, in ordine all’espressa previsione ostativa dell’art. 18.1 lett.e) non appariva legittima un’interpretazione sistematica e razionalizzatrice sul modello di quella recentemente e doverosamente operata dalla stessa Corte di cassazione con riferimento alla condizione ostativa dell’esigenza di motivazione del mandato di arresto; il principio di interpretazione conforme non potrebbe infatti servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, specialmente per l’obiettiva conformità del principio contenuto in questa causa di esclusione della consegna con quello previsto dall’ultimo comma dell’art. 13 della Costituzione;
rilevato che con nota 12.10.2006 il Procuratore generale in sede, dando atto del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, ha chiesto nell’ordine:
- la disapplicazione dell’art. 18 lett.e) per il suo palese contrasto con il contenuto della decisione quadro 13.6.2002 del Consiglio dell’Unione Europea (di cui la legge 69/2005 costituisce norma di attuazione);
- sollevare questione di legittimità comunitaria;
- sollevare questione di legittimità costituzionale;
ritenuto che questa Corte distrettuale serenissima dovrebbe respingere la richiesta di emissione dell’ordinanza cautelare, in ragione dell’inequivoco disposto della lettera e) del primo comma dell’art. 18 della legge 69/2005, non risultando previsti nell’ordinamento processualpenalistico tedesco termini massimi di custodia cautelare;
ritenuto che, per le ragioni già indicate nella richiamata sentenza Cusini, non è possibile disapplicare tale norma ostativa;
ritenuto che la conformità letterale della norma in esame all’ultimo comma dell’art. 13 Cost. impone di apprezzare prima la rilevanza della problematica di conformità della causa di esclusione della consegna alla nostra Costituzione, in particolare verificando se si tratti di norma rispondente ad un principio generale indefettibile dell’Ordinamento giuridico interno, come tale idoneo a superare eventuali principi e norme comunitarie di diverso contenuto;
ritenuto che appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 primo comma lettera e) della legge 69/2005, nella parte in cui impone il rifiuto della consegna a Stato la cui normativa non preveda limiti massimi di carcerazione preventiva, in relazione agli artt. 11, 117.1 e 3 Cost.;
ritenuto infatti che:
- la disciplina dettata nella Decisione quadro 13.6.2002 ha il dichiarato scopo di accelerare e facilitare la consegna di estradandi all’interno degli Stati che aderiscono all’Unione europea, nella consapevolezza che proprio tale adesione, soggetta a verifiche anche di conformità ai principi stabiliti dalle Convenzioni europee, garantisce tendenzialmente il rispetto comune dei valori essenziali condivisi; ciò ha determinato la scelta comunitaria della sostituzione del sistema estradizionale con quello del mandato di arresto europeo, nell’ambito dei soli Paesi membri;
- introducendo il requisito assolutamente ostativo dei limiti massimi per la carcerazione, il legislatore nazionale ha previsto una condizione che impone il rifiuto della consegna (e quindi il non funzionamento del sistema del mandato di arresto europeo), condizione tuttavia non prevista né accennata dalla Decisione quadro;
- tale requisito ostativo, in ragione delle diverse modalità con cui i sistemi nazionali risolvono il problema della verifica della permanente legittimità ed opportunità della carcerazione, del resto in ossequio all’obbligo posto dall’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si risolve di fatto in un insormontabile ostacolo alla consegna per le richieste provenienti dalla maggior parte degli Stati dell’Unione europea, anche di consolidata tradizione giuridica, con ciò vanificando la stessa adesione formale dello Stato italiano al sistema del mandato di arresto europeo;
- come ricordato nel passaggio motivazionale tratto dalla sentenza Cusini, in realtà proprio la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già ripetutamente insegnato e giudicato che appare più conforme ai principi europei un sistema che imponga e comunque garantisca un controllo permanente e ravvicinato della carcerazione in atto, rispetto al sistema che prevedendo i limiti massimi risulta compatibile anche con il protrarsi ingiustificato di custodia pur formalmente legittima;
- con tali premesse, il risultato del negare la consegna a Stati la cui disciplina cautelare, pur diversa dalla nostra, appare in realtà non solo non contraria ma addirittura più coerente con i principi giuridici europei pare proprio risolversi in un contrasto con gli articoli:
. 11 e 117.1 della Costituzione, quanto alla sostanziale vanificazione della disciplina europea;
. 3 Cost. per l’irragionevolezza del considerare la nostra soluzione nazionale dei limiti massimi come parametro non solo interno, ma da imporre agli Stati esteri pur in un contesto in cui quegli Stati consapevolmente hanno disciplinato il problema (la verifica della opportunità e legittimità del protrarsi della custodia cautelare) risolvendolo con soluzioni valutate anche come maggiormente adeguate del nostro dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sul punto sia consentito rinviare alla giurisprudenza specificamente indicata nella sentenza Cusini);
ritenuto che pare spettare alla competenza propria della Corte costituzionale, anche per la delicatezza istituzionale delle implicazioni connesse, la soluzione interpretativa del problema del rapporto tra l’art. 13 ultimo comma della Costituzione (che l’art. 18 lett.E legge 69/2005 richiama) ed i principi e le norme europee, e in particolare la risposta al quesito se la norma contenuta nell’articolo 13 debba essere considerata di rilevanza sistematica tale da non consentire il riconoscimento delle diverse e pur efficaci soluzioni sul punto date da diversi Stati della Comunità europea;
ritenuto che, trattandosi di materia processuale, non pare sussistere una richiesta di intervento additivo in malam partem (non consentito alla Corte adìta in forza del principio della riserva di legge in materia penale), mentre la soluzione proposta (l’esclusione della norma de qua) appare costituzionalmente obbligata e in particolare non soluzione che costituisca l’esito di scelta caratterizzata dalla discrezionalità propria del legislatore;
ritenuto che la questione è rilevante nel presente procedimento giurisdizionale, in quanto nell’accertata sussistenza degli altri requisiti - allo stato ed impregiudicate diverse valutazioni in esito al contraddittorio camerale - ove la norma dell’art. 18.1 lett.e) fosse dichiarata non conforme a Costituzione questa Corte dovrebbe emettere la richiesta misura cautelare, altrimenti preclusa ex lege;
ritenuto che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo, anche con notifica al DE LUCA, che è parte di questo procedimento incidentale;
P.Q.M.
Visto l’ art. 23 della legge n. 87 dell’11.3.1953,
dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18.1 lett. E) legge 69 / 2005, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117.1 Cost..
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Sospende il presente procedimento.
Ordina che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza sia notificata al DE LUCA e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Venezia, 24. 10 . 2006
Il Consigliere est. Il Presidente
DR. CARLO CITTERIO DR. UMBERTO ZAMPETTI
DEPOSITATA il 25.10.06
Il Cancelliere M. Todini