La Corte Penale Internazionale Permanente e i crimini di guerradi Laura BERTOLE' VIALE
Questa Corte, che per brevità chiameremo con il nome datogli all’ONU International Criminal Court (ICC) non potrebbe mai giudicare i crimini di guerra in un ipotetico processo a Milosevic - come da qualcuno non ben informato recentemente auspicato - per il semplice motivo che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto firmato a Roma il 17 luglio 1998 la sua competenza riguarda solo i crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello statuto (art. 11).A tutt’oggi lo Statuto, pur essendo stato firmato da oltre 60 Paesi (soglia minima prevista dall’art. 126 dello Statuto), è stato ratificato solo da due: il Senegal e Trinidad and Tobego. Gli altri Paesi, compresa l’Italia, non hanno ancora trovato il tempo di farlo diventare legge dello Stato. In Parlamento la discussione di questa legge di ratifica è iniziata mesi fa, ma non se ne hanno più notizie.Peccato!
Perché - invece - sarebbe una gran bella istituzione.
Completamente diversa da quelle già esistenti, cioè dal Tribunale per la ex Jugoslavia e da quello per il Ruanda.
Diversa per : origine, giurisdizione, procedura.
L’origine: a differenza dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, che sononati da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza presso le Nazioni Unite, la ICC ha un’origine pattizia, cioè nasce da una risoluzione decisa dall’assemblea generale dell’ONU nel 1994 - su istanza di vari paese tra i quali in prima linea l’Italia - che ha istituito il Comitato preparatorio incaricato di redigere un progetto di Statuto.La giurisdizione: quella del Tribunale dell’Aia è limitata a "perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991 in avanti, quella del Tribunale per il Ruanda è limitata a "perseguire i presunti responsabili in atti di genocidio o altre violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio del Ruanda, nonchè i cittadini ruandesi presunti responsabili di tali atti o violazioni commessi nel territorio di stati vicini nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994. Quella della ICC è automatica e universale e si estende (art. 5) ai "crimini più gravi, motivo di allarme per la intera comunità internazionale"... vale a dire " crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, , crimini di aggressione" (descritti negli artt. 6,7,8)commessi dopo l’entrata in vigore dello statuto (art. 11), e le uniche limitazioni riguardano la condizione di procedibilità, come vedremo tra poco.La procedura: i Tribunali dell’Aia e del Ruanda si sono dotati di un Regolamento di procedura a prova predisposto ed approvato dagli stessi giudici nominati per detti tribunali, la ICC avrà invece un Regolamento di procedura e prova elaborato e redatto da un apposito Comitato formato dagli stessi Stati che hanno partecipato alla stesura dello statuto. I lavori di questo Comitato sono attualmente in corso.(E’ doveroso dire a questo punto che a questo Regolamento sono state devolute - insieme alle questioni propriamente tecniche - anche quelle altre sulle quali in sede di Statuto non si è riusciti a trovare un soddisfacente punto di incontro. Le divergenze, come può facilmente intuirsi, derivano dalla estrema diversità tra i Paesi di common law e quelli di civil law)Queste sono le caratteristiche fondamentali di questa ICC (caratteristiche che sono state fortemente volute dalla delegazione italiana sin dall’inizio):-automaticità ed universalità delle giurisdizione
- competenza sui crimini di guerra (anche non internazionale), contro l’umanità e di aggressione (per questo ultimo concetto è ancora in corso la definizione)- principio di uguaglianza e divieto di discriminazione tra sessi
- poteri ex officio del Prosecutor
- istituzione di una camera preliminare della corte incaricata di valutare le decisioni del procuratore stesso;
- principio di complementarità tra le giurisdizioni nazionali e quella della Corte
- un equilibrato rapporto tra la ICC e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU tale da garantire la necessaria indipendenza alla ICC e non pregiudicare le reciproche competenze- esclusione della pena di morte
- divieto di apporre riserve
- finanziamento misto mediante contributi degli Stati e dell’O.N.U.----------
Sono Organi della Corte:
la Presidenza, la Corte Preliminare, la Corte Penale (primo grado), la Corte d’Appello,l’Ufficio del Procuratore, la Cancelleria.Devo precisare a questo punto che lo Statuto della ICC è scritto nelle 6 lingue ufficiali delle N.U.: arabo, cinese, francese, inglese, russo spagnolo. La traduzione sulla quale si stanno svolgendo i lavori in Parlamento è alquanto imprecisa, per esempio vengono usati indifferentemente i termini "Corte, Sezione e Camera" . Lo Statuto letteralmente parla di "sezioni" intendendo dire che i giudici si dividono solo per funzioni. Ogni singolo giudice può essere "applicato" ad una qualsiasi "sezione" e - naturalmente - sono previste incompatibilità di funzioni nel singolo processo.
La struttura del processo avanti la ICI è grosso modo simile al nostro attuale processo penale: la iniziativa penale spetta al Prosecutor, un primo vaglio della richiesta di accusa e degli elementi raccolti a sostegno è compiuto dalla Camera Preliminare, la Corte decide quindi nel merito ed emette la sentenza, è previsto un ricorso alla Corte d’Appello, organo che - al di là del nome - è però simile alla nostra Corte di Cassazione, in quanto i casi di ricorso nel merito sono pochi e tassativamente previsti.Sia i giudici che i componenti l’Ufficio del Procuratore sono eletti dagli Stai membri, a scrutinio segreto, secondo una procedura complessa regolata dall’art. 36.I giudici sono 18, ma la Presidenza può proporre di aumentarne il numero. Il mandato dura 9 anni, non è prevista di norma una rieleggibilità. I giudici sono selezionati tra "persone che godono di elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità e integrità e che presentato tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l’esercizio delle massime cariche giudiziarie" (art. 36).La Corte Preliminare è composta da 3 giudici che deliberano in sede collegiale, per alcune incombenze è prevista la decisione di un giudice singolo delegato dalla Corte.
La Corte Penale vera e propria, noi diremmo di primo grado, è composta da 3 giudici, che decidono a maggioranza.
La Corte d’Appello è composta da 5 giudici.L’ufficio del Procuratore è formato da 1 Procuratore e vari Vice. La procedura della elezione è come quella prevista per i giudici, la durata del mandato è di 9 anni e non sono rieleggibili. Per la loro elezione è richiesta "una solida competenza e una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di processi in affari penali (art. 42)" E’ interessante notare la differenza con il prec. art.36.L’Ufficio del Cancelliere è composto da 2 persone, il Cancelliere e il Vice, entrambi sono eletti dai Giudici e restano in carica per 5 anni.E’ previsto, inoltre, personale qualificato per i vari uffici.-------------
INIZIO DELL’AZIONE PENALE (artt. 15 e 53)L’iniziativa penale spetta al Prosecutor, che agisce su richiesta di Stati, di individui singoli o motu proprio, (art. 15) anche sulla base di informazioni ricevute da organizzazioni non governative o da altre fonti affidabili. Valuta la serietà delle informazioni ricevute, e se ritiene che vi siano elementi che giustificano l’inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. La Camera Preliminare è chiamata a valutare la ragionevolezza della prospettiva accusatoria. Anche le vittime hanno una possibilità di intervento dinanzi la Camera Preliminare, le modalità concrete saranno da definirsi nel Regolamento di procedura e prova. L’art. 16 prevede che il Consiglio di Sicurezza possa, con apposita risoluzione, ottenere la sospensione delle indagini per un anno, la richiesta può essere rinnovata. Purtroppo non è stato previsto un limite a questo rinnovo di richieste.La giurisdizione della Corte è automatica se lo stato di cittadinanza dell’accusato o lo Stato sul territorio del quale è stato commesso il reato sono parti dello Statuto, in caso contrario agisce solo se uno dei due Stati abbia espressamente accettato la giurisdizione della Corte.Inoltre - art. 17 - in base al principio di complementarità, la giurisdizione della Corte può esercitarsi solo allorché gli stati interessati non abbiano la volontà o la capacità (ad esempio per il collasso del sistema giudiziario) di condurre le indagini o di celebrare un processo.
Anche in questo caso, purtroppo la posizione più ampia, sostenuta anche dall’Italia, non è stata accettata dalla maggioranza dei Paesi partecipanti alla conferenza internazionale di Roma.E’ però stato previsto che se il Procuratore agisce in base ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap. VII della Carta delle nazioni Unite (minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale) non è richiesta alcuna condizione per l’esercizio delle giurisdizione della Corte.Art. 19: Il Procuratore può inoltre richiedere alla Corte di pronunziarsi sulle questioni di competenza e di procedibilità. la Corte può pronunciarsi anche d’ufficio su dette questioni. Queste eccezioni preliminari possono essere proposte una volta sola. In pendenza della decisione su queste questioni il Procuratore può - previa autorizzazione della stessa Corte - compiere gli atti urgenti istruttori, compreso una sorta di arresto degli indagati volto ad impedire che coloro nei cui confronti ha chiesto un mandato di arresto si rendano latitanti".-----------
CAMERA PRELIMINARE (artt. 53.61)
Disciplinano la fase delle indagini e la fase davanti la Camera Preliminare.
Quindi è la Camera Preliminare a decidere se autorizzare o meno la prosecuzione e la conclusione dell’inchiesta propostagli dal Procuratore. In caso positivo il Procuratore ha i più ampi poteri, compreso quello di chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organo governativo. Naturalmente sono previsti i diritti degli accusati, dal nemo tenetur se detegere al diritto di usare una lingua conosciuta, al diritto alla libertà, limitato solo in casi tassativi, al diritto di rimanere in silenzio, al diritto di essere assistito da un difensore.L’art. 56 prevede qualcosa di molto simile al nostro incidente probatorio, da effettuarsi davanti alla Camera Preliminare.Gli artt. 57-61 prevedono i poteri della Camera Preliminare - grosso modo possiamo ritenerli simili a quelli del nostro GIP - quali: emettere i provvedimenti restrittivi in materia di libertà, preservare le prove etc.
La vera e precipua funzione della Camera Preliminare è però quella descritta nell’art. 61: la convalida delle accuse prima del processo: E’ una sorta di udienza preliminare, che si svolge in presenza del Procuratore, dell’accusato e (ma non sempre) del suo difensore.Ricordo che su questo punto - presenza dell’accusato - molto si è dibattuto in sede di redazione dello statuto, perché i Paesi di common law non concepiscono un processo in absentia dell’accusato, ritenendo assolutamente essenziale la possibilità per questi di dichiararsi "colpevole" o "innocente", con le inevitabili conseguenze che una eventuale menzogna comporta, tra le quali la più evidente è la incriminazione per "spergiuro" o "oltraggio alla Corte".E’ alfine prevalsa una soluzione di compromesso: la convalida delle accuse può essere fatta anche in absentia se l’accusato ha rinunciato al suo diritto ad essere presente, o se si è dato alla fuga ed è stato fatto tutto quanto era ragionevole fare per trovarlo e informarlo dell’udienza. In caso di assenza dell’accusato questi è rappresentato da un avvocato solo se "la Camera del giudizio preliminare decide che ciò è nell’interesse della giustizia".Una diversa posizione - più garantista su quest’ultimo punto - sostenuta anche dall’Italia con altri Paesi di civil law non ha avuto successo.Una volta convalidate le accuse, inizia il processo, che di norma si svolge nella città dove ha sede la Corte (L’Aia).------------
IL PROCESSO (artt. 62-76)
Il processo può aprirsi solo in presenza dell’imputato.Anche qui vi è stato un grave scontro tra i Paesi di common law e quelli di civil law e si è - molto faticosamente - arrivati a stabilire che:
1) l’imputato può essere espulso se disturba in modo persistente il processo, in questo caso il processo continuerà con il solo difensore (art. 63 n.2)2) la sentenza è pronunziata in udienza pubblica e - ove possibile - in presenza dell’imputato (art. 76 n.4)Vale la pena di fermarsi un attimo su queste due norme degli artt. n.2, 63 n. 2 e 76 n. 4: sono infatti l’unico temperamento trovato - a meno che il Regolamento di Procedura e Prova non ne porti altri - al rigido principio comune a tutti i Paesi di common law ( e sono la maggioranza) secondo il quale non è concepibile un processo in absentia. Non voglio qui discutere se il nostro sistema sia più o meno garantista, la disputa conta validi esponenti da entrambe le parti, voglio solo sottolineare come determinati grandi criminali di guerra ben difficilmente accetterebbero di comparire per essere processati. Quindi l’aver previsto la possibilità di absentia davanti alla Camera Preliminare e poi anche al momento finale della pronuncia della sentenza può ben essere considerato un rimedio ad una procedura perfetta dal punto di vesta formale ma probabilmente destinata a non trovare mai concreta attuazione.Il processo è pubblico, con limitazioni alla pubblicità in caso di "segreto di Stato", sono previste prove documentali e testimoniali; sono previste disposizioni a tutela della sicurezza dei testimoni e delle vittime; sono altresì previste misure risarcitorie a favore delle vittime o dei loro aventi diritto.
Le pene sono: la reclusione sino a 30 anni, l’ergastolo, pene pecuniarie, confisca.E’ istituito un Fondo di garanzia per le vittime e loro familiari - su ordine della Corte - versare le somme di cui alle condanne pecuniarie (art. 79)-------------
APPELLO E REVISIONE (artt. 81.85)
L’appello può essere richiesto dal Procuratore o dall’imputato condannato in primo grado, per vizi di procedura, errore di fatto o errore di diritto.Può essere richiesto da entrambi anche per sproporzione tra crimine giudicato e pena inflitta. L’appello non ha effetto sospensivo.La Corte d’Appello può:a) annullare la decisione impugnata e ordinare un nuovo processo
b) modificare la decisione impugnata
La Corte d’Appello può pronunciare la sua decisione in absentiaLa Revisione è ammessa solo in bonam partem, su istanza della persona condannata, dei suoi familiari, del Procuratore.
Il cap. IX (artt. 86-102) prevede una serie particolareggiata di norme in materia di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria. E’ previsto un obbligo incondizionato di cooperazione.Questo obbligo è contemperato dall’art. 127 che prevede per ogni Stato la facoltà di recesso, evidentemente è una conseguenza dell’origine pattizia della CPI.Il cap. X (artt. 103-111) riguarda l’esecuzione. Anche qui sono dettate regole molto particolareggiate: la norma è che le pene detentive siano scontate in uno Stato designato dalla Corte tra una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.Concludo dicendo che il Comitato preparatorio per la stesura del Regolamento di procedura e prova sta ultimando i suoi lavori e quindi si può essere ragionatamente ottimisti su di una non lontana data in cui questo importante Organo di Giustizia e quindi di Pace comincerà a funzionare.