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FONTI
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - Studi per la PaceDichiarazione Universale dei Diritti Umani
adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

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Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che
l'avvento di un mondo in cui gli essere umani godano della libertà di parola e
di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e I ' oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore libertà.
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite te, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;



l'Assemblea Generale
proclama
la presente
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO


come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al
fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.

Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità .

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena Superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune
con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale Lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa
protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed
ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante a alla distruzione di alcuni dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.

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