Proc. n. 53/2008 R.G. - Sentenza del 28.5.2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti.
Doveri del magistrato – Indipendenza - Partecipazione all’attività di un partito politico – Divieto - Magistrato fuori ruolo - Illecito disciplinare – Sussistenza.
L’inibizione per il magistrato a partecipare in modo continuativo ed organico all’attività di un partito politico, prevista quale illecito disciplinare esterno all’esercizio delle funzioni dall’art. 3 lett. h) del D. Lgs.vo n. 109/2006, si estende anche all’ipotesi in cui il magistrato si trovi destinato fuori del ruolo organico della magistratura, in quando anche nella predetta condizione risulta vulnerata l’indipendenza del magistrato, che deve sussistere quale valore primario previsto dalla Costituzione anche in caso di (temporaneo) mancato esercizio delle funzioni giudiziarie; (fattispecie relativa all’incarico di Presidente provinciale di un partito politico assunto dal magistrato fuori ruolo).
dott. Luigi Bobbio
magistrato fuori ruolo
i n c o l p a t o
della violazione degli artt. 1 e 3 lett. h del d.lgs. n. 109/2006, modificato con legge n. 269/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle disposizioni ordinamentali. In particolare, nella qualità ut supra, assumeva in data 5.5.2007 l'incarico di Presidente della Federazione Provinciale di Napoli del partito politico Alleanza Nazionale, malgrado l'art. 3 lett. H del Decr.Legislativo n. 109/2006 modif. con Legge n. 269/2006 inibisse l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, divieto questo peraltro già sancito dall'art.8 del Codice Etico della Magistratura, recepito dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 12.7.1994, codice adottato ai sensi dell'art.58 bis D. Legisl. n. 29/1993, introdotto con D.Legisl. n. 546/1993, e che con specifico riferimento al dovere di indipendenza del magistrato prevede come il medesimo debba evitare "qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitico o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine".
Svolgimento del procedimento
Con nota in data 29 aprile 2008 il Procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli informava il procuratore generale presso la Corte di Cassazione dell'avvenuta elezione del dottor Luigi Bobbio, magistrato fuori ruolo, a segretario provinciale del partito di Alleanza Nazionale nella provincia di Napoli.
A seguito di tale segnalazione il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare nei confronti del predetto dottor Bobbio.
Il dottor Bobbio veniva pertanto tratto al giudizio di questa sezione disciplinare nella
udienza del 24 ottobre 2008, nella forma della camera di consiglio partecipata.
La sezione riteneva non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 3 lett. A) del decreto legislativo numero 109 del 2006, nel testo modificato dalla legge numero 269 del 2006, con riferimento agli articoli 2, 3, 18, 48 e 98 della Costituzione. Rimetteva pertanto, dando le comunicazioni di rito, la questione all'esame del giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale, con sentenza numero 224 del 2009, dichiarava non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale. Il processo nei confronti del dottor
Bobbio pertanto che era stato sospeso alla data della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, riprendeva ed alla odierna udienza l'incolpato è
stato nuovamente tratto al giudizio della sezione disciplinare. La causa è stata trattata come da verbale, quindi è stata decisa come da allegato dispositivo.
Motivi della decisione
1. Osserva la Sezione che la sentenza della Corte Costituzionale di cui si è detto in narrativa assume valore fondamentale per la soluzione del quesito al quale occorre rispondere.
Il giudice delle leggi, infatti, osserva che la normativa ordinaria sospettata di incostituzionalità ha dato attuazione alla previsione costituzionale che si trae dagli
artt. 101 e 104 Cost., stabilendo che costituisce illecito disciplinare non solo l'iscrizione, ma anche la partecipazione sistematica e continuativa, a partiti politici.
Continua il giudice delle leggi "accanto al dato formale dell'iscrizione, pertanto, rileva, ed è parimenti precluso ai magistrati, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente di imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine".
Il giudice delle leggi dunque pone a base della sua decisione una equiparazione piena tra l'iscrizione a partiti politici, espressamente vietata dalla legge, e la partecipazione organica ai medesimi. In definitiva ritiene legittimo il divieto di iscrizione, e quello analogo della partecipazione organica, in quanto basati entrambi sull'accettazione dei metodi partitici in quanto tali non compatibili con la indipendenza del magistrato ovvero con l'appartenenza del magistrato all'Ordine giudiziario, indipendente per dettato costituzionale.
1.a.
Osserva ancora la Sezione che siffatta argomentazione non può essere disgiunta né in alcun modo elusa dal giudice ordinario, quale è la sezione disciplinare del Consiglio Superiore, all'atto in cui esamina una questione riguardante fattispecie come quella in giudizio, la cui identificazione è strettamente connessa alla collocazione costituzionale del divieto di iscrizione a partitici politici che la legge
pone in capo ai magistrati.
In definitiva sembra alla sezione che l'argomentazione fondamentale della sentenza del giudice delle leggi, appena richiamata, sia un tutt'uno con la statuizione di insussistenza del contrasto sospettato. E che pertanto essa non possa in alcun modo essere né esaminata né discussa in questa sede. Consegue che il dottor Bobbio, accettando la nomina a segretario di un partito politico, ovvero accettando un ruolo organico nella vita di un partito politico, ha per l'appunto realizzato quella lesione del bene della indipendenza che la legge individua con il divieto di iscrizione e di partecipazione a partiti politici.
1.b.
Non sembra alla Sezione che la conclusione appena raggiunta possa essere discussa facendo valere la situazione di esterno all'Ordine giudiziario nella quale il Bobbio si trovava al momento dei fatti di cui si tratta, giacché era fuori del ruolo della magistratura con l'autorizzazione del Consiglio Superiore, e ricopriva un incarico a lui conferito da autorità parlamentare.
La stessa sentenza del giudice delle leggi infatti, nel ribadire l'inesistenza del contrasto sospettato dal giudice remittente, osserva che il divieto di cui si tratta si rivolge a tutti i magistrati senza eccezione, e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all'attenzione della sezione disciplinare, non esercitano al momento funzioni giudiziarie. La Corte Costituzionale sottolinea la "assolutezza" del divieto,
facendo ricorso ad una nozione che non consente al collegio di indagare in termini di rilevanza della lesione, ai fini dunque della sua punibilità nei singoli casi.
L'illecito è formale. Ed in questa logica non rientrano né la evidente doppiezza del sistema legislativo, che vede la convivenza di diritti di analoga natura costituzionale
ma di possibile antagonismo, quali il diritto di elettorato passivo ed il diritto ad un Ordine giudiziario che mantenga indipendenza anche con il distacco dalla politica. Va preso atto della esistenza di un doppio regime giuridico della attività politica cui il cittadino ha diritto, a seconda della appartenenza del singolo all'Ordine giudiziario,
dal momento che la conclusione del giudice delle leggi correla il divieto di cui si tratta al dovere di imparzialità, il quale grava sul magistrato in ogni momento della sua vita professionale e pertanto anche quando egli sia fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.
2. Ritiene pertanto la Sezione essendo pacifica la circostanza contestata, in quanto documentata ed orgogliosamente ammessa dall'incolpato, che il dottor Bobbio abbia realizzato l'illecito a lui contestato.
Egli deve essere condannato e la sanzione che deve essergli inflitta è quella minima, dell'ammonimento.
P. Q. M.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dichiara
il dott. Luigi Bobbio responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Roma, 28 maggio 2010
Il Relatore ed Estensore
(Giuseppe Maria Berruti)
Il Presidente
(Nicola Mancino)