La Costituzione, casa di tutti
VITO D’AMBROSIO.
Intervento Congresso ANM
Raramente il titolo di un congresso dell’Associazione è stato più significativo
di quello di oggi. Infatti l’efficienza della giustizia non avrebbe alcun senso
se non fosse legata alla difesa della Costituzione, perché solo così , in questo
circolo virtuoso, magistrati non burocrati possono impegnarsi a tutelare
diritti, che hanno derivazione costituzionale.
Perciò un caposaldo della nostra azione istituzionale non può non essere un
convinto impegno in difesa della Costituzione, di questa Costituzione,
dell’unica che abbiamo, che Giovanni Sartori,con una bella espressione, ha
definito la casa di tutti.
E mi sembra molto apprezzabile la scelta della Giunta di dedicare al tema della
difesa della Costituzione una delle relazioni di apertura del congresso, quella
che ieri ha esposto Carlo Fucci.
Dalla relazione di Fucci, che condivido in pieno, vorrei partire per fare
qualche ulteriore passo avanti.
In genere, nei nostri schemi mentali, la Costituzione si riduce a pochi
articoli, a partire dal 3, sull’uguaglianza, per arrivare poi, ed esaurirsi, a
quelli più strettamente legati al nostro impegno professionale: il 24, sul
diritto alla difesa, il 36, sulla retribuzione dei lavoratori, il 111, sulla
ragionevole durata dell’equo processo, il 112, sulla titolarità dell’azione
penale, più raramente il 27, sulla funzione di recupero della pena, più tutti
gli altri, dal 101 al 110, che riguardano specificamente “l’ordinamento
giurisdizionale”. Quasi come se il resto non ci riguardasse come magistrati, ma
eventualmente soltanto come cittadini.
Questo approccio è insufficiente e sbagliato, anche tecnicamente , perché
dimentica una competenza attribuitaci specificamente dalla prima legge relativa
alle funzioni della Corte costituzionale, la Legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, che, dettando le norme sui giudizi di legittimità costituzionale,
all’art. 1, prevede che le questioni di legittimità costituzionale, rilevate
d’ufficio o sollevate da una parte e non ritenute manifestamente infondate dal
giudice, siano rimesse alla Corte per la decisione. Il che significa che al
giudice –specie a quello ordinario, per mere questioni di numero- e alla sua
sensibilità verso i valori della costituzione è affidata la tutela avanzata,
perché disinteressata, di quel principio della rispondenza della legge ordinaria
alla norma costituzionale, che sta alla base di una qualunque democrazia seria
(ed io mi illudo ancora che la nostra lo sia).
Questo compito non tollera limitazioni, al di fuori di quelle espressamente
indicate, della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Quindi la norma
costituzionale che si assume violata da quella ordinaria può essere una
qualunque di quelle contenute nella nostra Costituzione, uno qualunque dei
mattoni della casa comune, per proseguire nella metafora di Sartori. L’ampiezza
del nostro possibile intervento, quindi e in conclusione, ci permette di, ma ci
obbliga anche a, spaziare per tutta la Costituzione, cogliendone lo spirito
complessivo, ricavabile dall’intreccio coordinato delle singole e puntuali
norme. Ma la nostra funzione, in questo delicatissimo campo, è anche quella,
indicata dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, di verificare
se della norma asseritamente contrastante con la Costituzione, è possibile dare
una interpretazione che eviti il contrasto: dobbiamo e possiamo, cioè, compiere
la doppia operazione di confrontare legge ordinaria e norma costituzionale,
dando dell’una e dell’altra una interpretazione che ne saggi la compatibilità
reciproca; solo all’esito di questa operazione ermeneutica si può stabilire se è
sufficiente l’intervento del giudice “ordinario”, con una operazione di
ortopedia interpretativa che faccia rientrare la norma nei parametri
costituzionali, o se, invece, bisogna ricorrere al giudice costituzionale, al
quale soltanto sono permessi interventi di “cancellazione” parziale o totale,
della legge ordinaria.
In tutto questo complesso procedimento di verifica, interpretazione ed eventuale
rimessione alla Corte, il giudice può e deve misurarsi con l’intera
Costituzione, riscoprendo, quindi, quello “spirito costituente” che ha portato
al compromesso alto e nobile della nostra Carta fondamentale.
Da ciò deriva un’altra conseguenza, che ci riporta in pieno nel tema del
congresso, e cioè la “strutturale” contrapposizione della magistratura alla
ipotesi di riforma costituzionale approvata dal Parlamento, che attende ancora
l’esito del referendum confermativo.
E qui vorrei essere chiaro su un tema, molto spesso strumentalmente agitato dai
nostri detrattori, cioè la soggezione del giudice alla legge.
La lettura che parecchi critici della magistratura, alcuni ignoranti in buona
fede, altri invece proclamando principi letti e stravolti in mala fede,
presuppone che il giudice non intervengo mai nel processo legislativo, né
durante, perché sarebbe indebita ingerenza, né dopo, perché si tratterebbe di
una specie di ribellione istituzionale. Nulla di più sbagliato. A parte
l’osservazione, ovvia per chi frequenta anche marginalmente gli studi di diritto
costituzionale comparato, che il principio della separazione dei poteri deve
accompagnarsi a quello della leale collaborazione tra gli stessi, e basarsi, in
conclusione, su quello del bilanciamento dei poteri –tradizionali e non solo,
perché le strutture degli Stati moderni prevedono schemi organizzativi molto più
complessi della classica tripartizione di poteri, e funzioni- non bisogna
dimenticare che non tutti i prodotti del potere legislativo sono equiparati ed
equiparabili. Nella gerarchia delle fonti normative –le circolari contano meno
delle leggi, e le leggi ordinarie meno di quelle costituzionali, e della
Costituzione in genere, per dirla semplice- l’interprete delle leggi, cioè il
giudice, deve svolgere il compito di sintonizzare i comandi delle leggi,
sintonizzarli tra loro e nella loro collocazione gerarchica, compito, si noti,
particolarmente complicato nel contesto italiano, caratterizzato da una
iperproduzione legislativa.
Quindi, se possiamo/dobbiamo controllare la rispondenza delle leggi alla
Costituzione, un nostro intervento anche prima della loro approvazione, che ne
segnali i rischi di incostituzionalità, non sarebbe affatto una ingerenza
indebita, ma un utile suggerimento, se il legislatore non si ritiene onnipotente
ed infallibile, ma inserito in un regime democratico ( e forse proprio questa
consapevolezza manca ad una buona parte degli attuali legislatori di
maggioranza).
E dalla stessa premessa deriva un’altra conseguenza, ancora meno gradita al
legislatore attuale. La necessità di difendere la Costituzione, l’unica vigente,
di fronte al tentativo di stravolgimento effettuato con la modifica di ben 50
articoli della parte seconda, dalla forma di governo al procedimento
legislativo, alla strutturazione degli organi di garanzia, alla riscrittura del
riparto delle competenze tra governo centrale e governi regionali.
Nessuno, è ovvio, pretende che la Costituzione resti immutata; ma nessuno può
ritenere, in buona fede, che l’autentico stravolgimento delle fondamenta della
nostra casa comune effettuato dall’attuale legislatore sia accettabile:
innanzitutto non è pensabile, se si ragiona in buona fede, che la procedura di
modifica costituzionale prevista dall’art.138 Cost. sia utilizzabile per l’opera
di “controriforma strutturale” portata a termine nell’attuale parlamento. La
procedura prescritta dall’art.138 può servire a qualche ritocco, a qualche
riforma non strutturale, come la pru discutibile riforma del titolo V della
seconda parte approvata alla fine della scorsa legislatura, –qualcuno arriva a
dire, con argomenti convincenti, che quel procedimento sia utilizzabile soltanto
per modifiche della Costituzione nel senso della Costituzione, cioè per spingere
ancora più avanti il processo di concretizzazione dei valori posti a base della
Carta- ma, se si vogliono modificare le fondamenta, bisogna far ricorso ad
un’altra Assemblea Costituente. Comunque, nel frattempo, non penso sia
concepibile una specie di neutralità istituzionale della magistratura in vista
del prossimo referendum confermativo.
Noi ,ed anche i ministri che vorrebbero stravolgerla, abbiamo giurato su questa
Costituzione, ci riconosciamo nei suoi valori, ne controlliamo, giorno per
giorno, la vigenza effettiva, la tuteliamo e la difendiamo nei confronti del
legislatore distratto o malintenzionato, la abbiamo fatta nostra, e se non lo
abbiamo ancora fatto siamo colpevoli di ignavia e tiepidità.
Noi, se vogliamo tenere fede al giuramento dell’inizio della carriera, dobbiamo
spiegare perché questa costituzione va salvata e perché la c.d. riforma è
totalmente negativa, incardinata su una devoluzione “finta”, se ricalcante
quella già esistente, o disgregante, se intesa nel senso che vorrebbero alcuni
di quelli che l’hanno votata. Dobbiamo richiamare ad una coerenza storica e
politica, per la quale la Costituzione è figlia di una guerra perduta, della
resistenza al fascismo, di una “coesione nella diversità” che va mantenuta e
rafforzata, magari alla luce dei principi della altre Carte fondamentali, dalla
Convenzione sui diritti dell’uomo alla Costituzione europea di Nizza. E, se
qualcuno continuerà a sostenere che la prima parte della Costituzione non è
stata intaccata dalla riforma, la nostra professionalità dovrà spiegare che
tutto si tiene e che una “controriforma” come quella approvata incide
necessariamente e profondamente su tutta la Costituzione, dall’art. 1 al 139,
facendola diventare “un’altra cosa”.
Questo dobbiamo rispondere con fermezza a chi vorrebbe, con il pretesto
dell’imparzialità della magistratura, che noi non ci schierassimo nel prossimo
confronto/scontro referendario.
Un giudice davvero imparziale, come chiede giustamente il presidente Ciampi, si
distingue anche per una sua assoluta “parzialità costituzionale”, ammesso che si
possa parlare di parzialità e non di dovuta fedeltà istituzionale.
Questa ultima considerazione mi porta alla seconda parte del mio intervento,
relativa ai rapporti tra “noi” e “gli altri”. Premesso che non mi sembra tempo
di corporativismo, anche se la tentazione di corporativismo è fortissima in
questo momento storico nel nostro Paese, vorrei fare una puntualizzazione. Chi
parla di magistratura assediata, chiusa in un fortino attaccato da molti nemici,
usa un linguaggio inadatto. Indubbiamente i giudici non sono al massimo della
popolarità, ma non credo che si sentano sotto processo, né che pensino al motto
“molti nemici molto onore”. A prescindere da diagnosi psicologiche, o
psichiatriche, i giudici hanno abbastanza chiari due concetti :i loro nemici
sono ,oggettivamente, quelli che non tollerano il controllo di legalità, e per
litigare bisogna essere in due. Quindi gli attacchi di questi tempi, che di
recente si susseguono a ritmo crescente, non meritano di essere né qualificati,
né ricambiati. Se chi attacca si comporta da nemico dei magistrati, non di
alcuni, ma di tutti, non saranno i giudici, ma i cittadini a valutarne la
moralità. E non saranno i giudici a rispondere ad accuse tra il fantasioso e il
ridicolo, ma lasceranno che ricadano sulla testa di chi le pronuncia.
A questo proposito, mi piace ricordare un aneddoto della tradizione sufi, i
mistici dell’Islam. Si racconta dunque che un in una terra lontana viveva un
califfo, preda di pensieri tristi e cupi per tutte le difficoltà che doveva
affrontare (oggi parleremmo di crisi di depressione): stufo di questa
situazione, il califfo bandisce una specie di gara, ricca di premi per chi
riuscirà a ridargli voglia di vivere, e forse di terribili punizioni per chi
avesse fallito la prova : grandi ricerche, grandi esibizioni, grandi fallimenti,
finché –la faccio breve, ma è molto più lunga- si presenta a corte un vecchio
che viveva da solo in montagna e porta al califfo un anello. Il califfo porta
l’anello vicino agli occhi, lo gira lungamente tra le dita e, mentre già i
cortigiani lamentavano la mala sorte del vecchio, comincia a sorridere, e poi a
ridere, fin quando tutta la corte comprende che l’incantesimo cattivo è finito e
tutti vogliono leggere l’anello: nel bordo interno dell’anello c’era scritto
“anche questo passerà”.
Nessuno di noi è califfo, ma sappiamo, con certezza, che anche questo passerà, e
verranno altri tempi, migliori, nei quali la magistratura potrà recuperare un
suo spazio e un suo ruolo necessario.
Non mancheranno le cose da fare, per costruire una politica seria ed efficace
tra le istituzioni e delle istituzioni, che possa portarci ad avere una
giustizia efficiente, efficace, rapida e credibile, attenta ai valori della
Costituzione e ai bisogni dei cittadini, che finalmente, insomma, si ponga come
un grande pubblico servizio e non come terreno di scontro tra poteri.
E’ un percorso lungo, ma qualcuno ha detto che anche un cammino di mille passi
comincia con il primo passo.
Ed io, lasciatemi solo questa nota personale, sono molto contento di aver mosso
questo primo passo in mezzo a noi, tornando finalmente ad essere uno di noi.