SOMMARIO
1.SULL’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’UFFICIO DI PROCURA
2.INCARICHI DIRETTIVI: ANCORA TRA ANZIANITA’ E SPECIALIZZAZIONE
3.SUL COMPUTO DELLA LEGITTIMAZIONE AI FINI DEL TRASFERIMENTO
4.INCARICHI SEMIDIRETTIVI
5.FUORI RUOLO
6.IN VISITA AL C.S.M. I COLLEGHI DEL CONSIGLIO SPAGNOLO
7.L’INCONTRO DEDICATO AI FORMATORI DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
8.SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI NELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
9.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
10.AMMISSIONI AD INCONTRI DI STUDIO INTERNAZIONALI
11.CORSO DI FORMAZIONE CON L’A.B.I. IN MATERIA DI LAVORO
12.SUL NUMERO DI PROVE SOSTENIBILI DAL CANDIDATO NEL CONCORSO PER UDITORE
DALLE COMMISSIONI
Ernesto AGHINA Paolo ARBASINO Giuseppe FICI
1.SULL’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’UFFICIO DI PROCURA
Rispondendo ad un quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, il plenum del CSM, con una delibera adottata con la sola
astensione dei cons. Mammone, Lo Voi, Di Federico e Rognoni, ha operato alcune
puntualizzazioni con specifico riferimento sia ai tempi di permanenza nei gruppi
di lavoro, sia al nuovo assetto prefigurato dal decreto legislativo pubblicato a
seguito della riforma ordinamentale, che possono essere di utilità a quanti
operano all'interno degli uffici requirenti, in questi giorni impegnati nel
procedimento di predisposizione del programma organizzativo per il prossimo
biennio:
“Il Consiglio,
- vista la nota n. 692 del 27.3.2006 con cui il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino, nella fase di elaborazione del programma
organizzativo dell'ufficio secondo le direttive previste dalla circolare
consiliare in materia di tabelle degli uffici giudiziari per il biennio
2006/2007, chiede di conoscere:
1) se nella predisposizione del programma organizzativo degli uffici di Procura
debbasi fare riferimento alle previsioni normative comprese nel Decreto
Legislativo 20 febbraio 2006 n.106, avente ad oggetto "Disposizioni in materia
di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art.1,
comma 1 lettera D della legge 25 luglio 2005, n.150";
2) se il disposto di cui alla lettera "r" del comma 1 dell'art.2 della legge n.150/2005,
che prevede che "il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso
ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di 10 anni" sia
riferibile solo ai magistrati giudicanti ovvero anche per quelli inquirenti (ivi
compresi i Procuratori aggiunti);
3) come debba intendersi il limite da evitare di "periodi eccessivamente
prolungati" di permanenza nelle medesime funzioni per i magistrati dell'ufficio
del pubblico ministero previsto dal paragrafo 64 punti 1 e 7 della circolare
consiliare summenzionata che, se rigorosamente riferito alla situazione della
Procura della Repubblica di Torino, in cui molti sostituti (ed alcuni
Procuratori aggiunti) hanno superato il limite di permanenza di otto anni nel
settore specializzato di riferimento, potrebbe determinare una situazione di
diseconomia organizzativa senza vantaggi per la funzionalità del servizio.
OSSERVA
- nella predisposizione del programma organizzativo dell'Ufficio di Procura per
il biennio 2006/2007 non può farsi riferimento alle previsioni normative del
Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n.106, avente ad oggetto "Disposizioni in
materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, atteso che lo
stesso non è ancora vigente per cui devesi far riferimento a quanto statuito
nella circolare consiliare in materia di tabelle degli Uffici Giudiziari, per il
biennio 2006/2007.
- con riferimento alla norma richiamata dal Procuratore di Torino, contenuta
nella legge di delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario,
regolante i criteri secondo cui il legislatore delegato dovrà attenersi in
materia di ultradecennalità dei magistrati presso lo stesso ufficio, come giÃ
deliberato da questo Consiglio (v. per tutte delibera n. 364/FT/2006 in risposta
a nota del dott. Gaggiotti, consigliere della Corte di Appello di Ancona) ogni
attività interpretativa deve necessariamente essere rinviata allorquando entrerÃ
in vigore il relativo decreto legislativo delegato; - quanto infine al quesito
interpretativo correlato alla norma della circolare diretta a contemperare le
esigenze di specializzazione interne agli uffici di Procura con la rotazione
periodica dei magistrati diretta a favorire l'acquisizione di una
professionalità comune a tutti i pubblici ministeri all'interno dell'ufficio
(par. 64.1), va rilevato come in assenza di una specifica indicazione del
periodo di massima permanenza dei sostituti all'interno di gruppi di lavoro
specializzati, il dirigente dell'ufficio debba prevedere un limite temporale di
destinazione al medesimo settore che possa ritenersi corrispondente
all'acquisizione di un'adeguata specializzazione, senza debordare in "periodi
eccessivamente prolungati", come previsto dal par. 64.7 della circolare
medesima.
Trattasi di una previsione che rientra nella discrezionalità del Procuratore
della Repubblica e che risulta vincolata sia dai principi dettati dalla
circolare sia dalla tutela della funzionalità organizzativa dell'ufficio di
Procura. Con specifico riferimento a quest'ultimo parametro, cui si ispira tutta
la normazione secondaria consiliare in materia tabellare, va segnalato come la
(necessaria) preventiva programmazione della rotazione dei sostituti all'interno
delle sezioni specializzate consenta di ovviare alle disfunzionalità conseguenti
evidenziate nella sua nota dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino ed in ogni caso, a fronte di un paventato eccesso di mobilità interna
all'ufficio derivante dalla maturazione simultanea del limite di permanenza
all'interno delle sezione da parte di un numero rilevante di sostituti, possa
ragionevolmente ricorrersi ad una graduazione nei trasferimenti interni alle
sezioni, secondo criteri di priorità cronologica;
delibera di rispondere al quesito del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino come in parte motiva�.
2.INCARICHI DIRETTIVI: ANCORA TRA ANZIANITA’ E SPECIALIZZAZIONE
Non è purtroppo infrequente il confronto, in sede di designazione ad incarichi
direttivi, tra chi contrappone comparativamente l’anzianità di servizio alla
specifica competenza professionale, e quasi sempre, in virtù delle dinamiche
maggioritarie di questa consiliatura, è la prima opzione a prevalere.
Merita pertanto menzione il risultato di una prolungata discussione, per il
conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Trieste, in cui si sono confrontate le proposte in favore del dott. NUNZIO
SARPIETRO (pres. aggiunto gip/gup del Trib. di Trieste), privo di un’esperienza
specifica nel settore della sorveglianza, e del dott. PAOLO CANEVELLI (Trib.
sorveglianza di Roma), magistrato particolarmente esperto e noto nel settore, in
virtù di una professionalità acquisita sia quale p.m. (dirigendo l’ufficio
esecuzione della Procura di Roma), sia nel tribunale di sorveglianza che presso
il D.A.P., nonché membro di commissioni di studio dedicate all’esecuzione delle
pene, organizzatore e relatore di numerosi incontri di studio sui temi della
detenzione, dei laboratori di autoformazione per magistrati di sorveglianza,
ecc.
Nonostante una (a nostro avviso) evidente maggiore qualificazione attitudinale
del dott. Canevelli all’incarico richiesto, il plenum si è impegnato in una
prolungata discussione, atteso il sostegno offerto alla posizione del dott.
Sampietro (più anziano in carriera di tre anni) dai consiglieri di Unicost, MI e
i laici del Polo.
In sede di voto sulla nostra richiesta di ritorno in commissione, per un più
approfondito esame circa l’ipotizzabile sussistenza di una situazione di
incompatibilità parentale del dott. Sarpietro con riferimento all’ufficio
richiesto, si è potuto eludere ( o differire..?) la sua nomina per 12 voti a 11,
convergendo sulla richiesta di ritorno in commissione anche il voto dei cons.
Marvulli, Delli Priscoli e Rognoni (astenuto Di Federico).
3.SUL COMPUTO DELLA LEGITTIMAZIONE AI FINI DEL TRASFERIMENTO
Rispondendo ad un quesito, il CSM ha approvato una delibera che riepiloga i
criteri di computo del periodo di legittimazione dell’uditore (ma enunciando
criteri di più ampia portata) ai fini della domanda di trasferimento:
“vista l’istanza in data 8 settembre 2005 con la quale la dott.ssa Alessandra
CONVERSO, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani, chiede di conoscere i tempi di
legittimazione al trasferimento per gli uditori con funzioni in servizio presso
la prima sede e se, ai fini della stessa, venga computato il periodo di
astensione facoltativa per congedo parentale nonché il meccanismo di computo dei
punteggi aggiuntivi;
rilevato che il Consiglio Superiore, già con circolare prot. n. 11233 in data 11
giugno 1999, al punto 9 lett. E, ha stabilito che quando la normativa primaria e
le Circolari del Consiglio fanno riferimento a "effettivo esercizio di funzioni
o di servizio" non possono essere computati ai fini del periodo minimo di
permanenza i periodi di astensione dal lavoro, salvo i periodi di astensione
obbligatoria (stante la specifica tutela assicurata dalla legge in tale ambito);
rilevato che tale esegesi, che si impone anche alla luce di quanto già statuito
e interpretato per quanto concerne l'art. 1 della L. 2 aprile 1979 n. 97
(relativa alla nomina a magistrato di tribunale): la normativa in materia di
avanzamenti in carriera non è improntata al principio della progressione
automatica nella qualifica di grado superiore e l'effettivo esercizio delle
funzioni costituisce una condizione obiettivamente necessaria per il passaggio
alla stessa qualifica superiore, anche ai fini della redazione di un parere del
Consiglio Giudiziario, che deve essere reso compiutamente, sulla base di un arco
temporale congruo di valutazione della professionalità acquisita dal magistrato;
tuttavia lo spostamento in avanti della valutazione di professionalità , anche a
causa di assenze dal lavoro legate ad astensione obbligatoria in ossequio delle
garanzie di legge, non incide sulla decorrenza della nomina a magistrato di
tribunale;
considerato che tale interpretazione del concetto di effettivo esercizio delle
funzioni, unitamente alle garanzie previste dalla legge in favore della donna
lavoratrice che si astiene obbligatoriamente per gravidanza e maternità , porta a
ritenere che per usufruire dei punteggi aggiuntivi previsti dalle circolari del
C.S.M. non si possano computare i periodi di astensione, fatta eccezione per
quelli di astensione obbligatoria, nonché del computo del beneficio di cui
all'art.5 comma 1 L.133, mentre ai fini dei benefici pevisti dall'art.3 L. n.356
e dall'art.5 comma 2 L.133 tutti i periodi di astensione vanno invece calcolati
DELIBERA
di rispondere al quesito nei termini indicati in premessa.�
4.INCARICHI SEMIDIRETTIVI
Designazioni unanimi per l’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di
Brescia per il dott. AUGUSTO ANGELO BITONTE (Appello Brescia), e per l’incarico
di Presidente aggiunto della sezione gip/gup del Tribunale di Venezia in favore
della dott.ssa GIULIANA GALASSO (Trib. Padova).
Per l’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Varese prevalenza del
dott. OTTAVIO D’AGOSTINO (Trib. Varese) con 12 voti (Unicost. Laici del Polo,
MI) sul dott. OSCAR MAGI (Trib. Milano) che ha riportato 9 voti (MD. Movimento,
Berlinguer e Marvulli), astenuto Rognoni.
Per l’incarico di Presidente della sezione gip/gup del Tribunale di Bologna,
dopo prolungata discussione, incentratasi sul precedente disciplinare della
censura riportata dal dott. FLORIDIA, nell’esercizio delle funzioni di
presidente aggiunto della medesima sezione, il plenum ha nominato il dott.
GIORGIO GIUSEPPE FLORIDIA (Presidente aggiunto sez. gip/gup Trib. Bologna) con 1
consueti 12 voti (Unicost, laici del Polo, MI) rispetto ai 9 voti (MD,
Movimento, Berlinguer, Marvulli) riportati dal dott. LEONARDO GRASSI (sost.
proc. gen. Bologna), astenuti Delli Priscoli e Rognoni.
5.FUORI RUOLO
Confermata fuori ruolo la dott.ssa SIMONA MAGNANENSI (assistente alla Corte
Costituzionale) al servizio studi e massimario della Corte Costituzionale per un
anno;
Prorogato sino al 4.7.2007 il dott. MARIO REMUS nell’incarico di esperto della
Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo;
prorogati sino al 31.7.2006 nella loro attività fuori ruolo quale collaboratore
della Commissione parlamentare Mitrokhin il dott. AGOSTINO CORDOVA (cons.
Cassazione) e LORENZO MATASSA (p.m. Firenze);
non autorizzato il dott. GIOVANNI SCHIAVON (sost. proc. gen. Cassazione) alla
destinazione fuori ruolo quale coordinatore degli uffici presso l’Alto
Commissario per la lotta alla contraffazione, atteso il suo rientro a funzioni
giudiziarie dal precedente incarico fuori ruolo di direttore dell’Ispettorato
del Ministero della Giustizia da un periodo inferiore ai cinque anni previsti
dalla circolare vigente.
6.IN VISITA AL C.S.M. I COLLEGHI DEL CONSIGLIO SPAGNOLO
Nel corso di questa consiliatura il C.S.M. ha accentuato l’attività di scambio
di esperienze con gli organi di governo della magistratura presenti in Europa ed
in altri continenti, anche a mezzo di un efficiente servizio di relazioni
internazionali, che cura l’aggiornamento del panorama ordinamentale
extranazionale.
Nell’ultimo anno, dopo viaggi di lavoro di rappresentanze consiliari in
Argentina e Francia, ed aver ricevuto delegazioni provenienti dall’Ucraina e
dall’ Afganistan, il Consiglio ha ospitato una delegazione del Consejo General
del Poder Judicial spagnolo, particolarmente interessato all’organizzazione
interna dell’organo di governo autonomo della magistratura italiano, ed anche
all’assetto ordinamentale della nostra magistratura onoraria, in vista di un
avanzato progetto riformatore diretto ad affiancare in Spagna al già presente
giudice di pace (magistrato onorario non professionale con competenza civile
contenuta alle controversie di valore non superiore ai 90 Euro), un “giudice di
prossimità � con competenze per larga parte comuni al giudice di pace italiano.
Di qualche interesse la prefigurazione di una stabilizzazione a tempo
indeterminato di questa nuova figura di magistrato, selezionato tra gli avvocati
con sei anni di esperienza professionale, presente solo nelle grandi città , con
possibilità di accedere dopo nove anni alla carriera ordinaria.
7.L’INCONTRO DEDICATO AI FORMATORI DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
In data 8 e 9 maggio sono convenuti a Roma rappresentanti di tutte le
Commissione distrettuali per la formazione della magistratura onoraria, per
operare un primo consuntivo delle attività svolte da questa originale struttura
“mista�, varata dal C.S.M. nel 2004 e destinata alla maggiore
professionalizzazione delle varie componenti della magistratura onoraria.
Si è potuto così riscontrare l’avviamento di un innovativo programma di
formazione, da tempo atteso dai magistrati onorari, che ha ricevuto uno
specifico apprezzamento anche dal Presidente Ciampi nel corso della sua visita
di commiato al CSM, in cui sono state investite risorse finalizzate a molteplici
iniziative formative, in cui si è positivamente sperimentata l’obbligatoria
partecipazione della componente non togata della giurisdizione.
All’esito di un monitoraggio delle principali problematiche riscontrate,
l’ottava commissione si è impegnata ad approntare strumenti di servizio e di
comunicazione che consentano una maggiore diffusione delle conoscenze e delle
esperienze tra le varie commissioni
8.SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI NELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Qualche nota di chiarimento sull'argomento degli incarichi sportivi conferiti a
magistrati al fine di valutare compiutamente le relative problematiche.
Com’è noto la disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento d’incarichi
sportivi da parte dei magistrati è contenuta nel punto 16 della circolare n.
15207 del 16 dicembre 1987. Tale disposizione prevedeva la possibilità di
autorizzazione per funzioni giudicanti “in deroga al punto che precede
(-incarichi conferiti da privati- ndr) � mentre il secondo comma contemplava la
possibilità di autorizzazione di funzioni requirenti o inquirenti sino alla
stagione sportiva 1996/97 ed il terzo comma prevedeva che il Consiglio “po’
definire, sentite le federazioni interessate, il numero massimo dei magistrati
autorizzabili, l’ampiezza del loro impegno ed il divieto di trattare vicende o
questioni suscettibili di interferenze con l’esercizio delle specifiche funzioni
giudiziarie di ciascuno�.
Con delibere in data 28 luglio 1999 e 7 luglio 2004 sono state apportate
modifiche. In particolare la delibera del luglio 1999 al fine di favorire la
rotazione nell’espletamento degli incarichi di giudice sportivo (confermandosi
l’esclusione di incarichi comportanti funzioni requirenti) ha escluso la
possibilità di rinnovo di autorizzazioni a magistrati che abbiano prestato tali
funzioni per più di cinque anni nel decennio precedente e si è prevista una
“moratoria� di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore della delibera
stessa (28 luglio 1999) e scadenti quindi il 28 luglio 2004.
Con la delibera del 7 luglio 2004 si è inteso dare risposta ad alcune
sollecitazioni pervenute dal Presidente del CONI riguardanti in particolare: la
proroga per almeno altri tre anni del termine quinquennale di “moratoria�; la
soppressione di limiti massimi di permanenza per i magistrati nominati ai
vertici degli organi apicali della giustizia sportiva; la riammissione
dell’autorizzabilità di incarichi sportivi comportanti lo svolgimento di
funzioni requirenti.
Il Consiglio ha ribadito la non autorizzabilità allo svolgimento di funzioni
requirenti; ha aumentato per gli “incarichi di giustizia sportiva di natura
apicale (ovvero di giudice titolare di un ufficio monocratico o di presidente di
un collegio giudicante) � il limite di inibizione portandolo da cinque a sette
anni nel decennio; ha prorogato il periodo di “moratoria� di due anni per gli
incarichi “apicali� e di un anno per gli altri incarichi, termini decorrenti
entrambi dalla data di approvazione della delibera stessa (7 luglio 2004). Ne
consegue che, secondo tale disposizione, la disciplina dei limiti alla
autorizzabilità è operativa dalla data del 7 luglio 2006 per gli incarichi di
giudice sportivo “apicali� ed alla data del 7 luglio 2005 per agli altri
incarichi di giustizia sportiva.
Come risulta evidente l’attuale disciplina è particolarmente macchinosa (tanto
che il Consiglio ha dovuto intervenire con una delibera interpretativa sul
meccanismo delle proroghe) ed è il frutto di un evidente compromesso tra la
richiesta del CONI di avere la disponibilità di magistrati per la garanzia di
imparzialità che gli stessi offrono e la tendenza del consiglio a restringere
l’area delle autorizzazioni o comunque creare delle rotazioni per evitare
perniciose “incrostazioni�.
In occasione della modifica della circolare sugli incarichi extragiudiziari la
proposta proveniente dalla commissione prevedeva la soppressione dei commi 2 e 3
sopra indicati e la sostituzione con il seguente testo “Il numero massimo dei
magistrati per i quali è concedibile l’autorizzazione è definito con apposita
delibera ogni cinque anni, sentite il CONI e le Federazioni. L’autorizzazione
non può essere concessa se il magistrato richiedente ha svolto funzioni di
giudice sportivo per oltre cinque anni nel decennio precedente. Non sono
autorizzabili gli incarichi di componente degli organi requirenti della
giustizia sportiva�.
In sede di plenum il correlatore Mammone ha proposto un emendamento volto a
stralciare la disciplina relativa agli incarichi sportivi in quanto “la
Commissione non ha dato una risposta esauriente alla problematica sollevata
recentemente dal decreto legge 17 ottobre 2003 n. 280 che conferisce agli organi
di giustizia sportiva un nuovo ruolo istituzionale, statuendo che gli stessi
debbano obbligatoriamente essere aditi prima che possa essere richiesta la
pronuncia del giudice amministrativo. Questa particolare e del tutto nuova
collocazione istituzionale della giustizia sportiva non è stata adeguatamente
valutata dalla Commissione al fine dell’inquadramento degli incarichi sportivi
nell’ambito di quelli extragiudiziari�.
L’emendamento Mammone è stato approvato con 11 voti a favore, 3 contrari
(Aghina, Arbasino e Fici) e sette astensioni.
Attualmente è in fase di discussione la nuova disciplina sulla base di una
articolata richiesta del CONI anche alla luce della disciplina della legge 17
ottobre 2003 n. 280 in tema di “disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva� che ha sancito la autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale.
9.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Approvate le tabelle 2004/2005 dei seguenti uffici giudiziari: Corte d’Appello
di Napoli, Trib. minori Campobasso, Procura minori Campobasso, Procura Generale
della Corte d’Appello di Campobasso.
Non approvate le tabelle del Tribunale di Varese.
10.AMMISSIONI AD INCONTRI DI STUDIO INTERNAZIONALI
Ammessi all’incontro di studi di Bruxelles (giugno 2006) su “Pene e misure
alternative� i dott. MARIA IDA GURGO DI CASTELMENARDO (Trib. sorv. Messina) e
SERGIO MARIA SPADARO (p.m. Milano).
Ammesso all’incontro di studi di Wustrau (26.6-1.7) su “Il diritto dei
consumatori� il dott. STEFAN TAPPEINER (Trib. Bolzano).
11.CORSO DI FORMAZIONE CON L’A.B.I. IN MATERIA DI LAVORO
Nel quadro di una collaborazione istituzionale volta a promuovere iniziative
dirette alla promozione di incontri di interesse comune ai magistrati e agli
operatori bancari e facendo seguito alle precedenti iniziative formative giÃ
realizzate con l'Associazione Italiana Bancaria, il Consiglio ha organizzato una
giornata di studi sul tema “Le controversie di lavoro secondo l'attuale riforma
del processo di Cassazione e dell'arbitrato� che si terrà in Roma, presso la
sede conferenze del CSM, in data 15 giugno 2006.
Per richiedere la partecipazione all’incontro, riservato ad operatori del
settore bancario ed a 50 magistrati di legittimità e di merito, addetti alla
materia del lavoro, operanti nel distretto di Roma, è stato diramato un
interpello con scadenza 30 maggio 2006.
12.SUL NUMERO DI PROVE SOSTENIBILI DAL CANDIDATO NEL CONCORSO PER UDITORE
In risposta a specifici quesiti, diretti ad accertare la possibilità di
sostenere il concorso a seguito della consumazione delle tre prove previste
dall’art.126 dell’Ordinamento Giudiziario, conformandosi ad un parere elaborato
dall’ufficio studi, il plenum del CSM ha deliberato di rispondere che la
dichiarazione di non idoneità al concorso in magistratura si cristallizza al
momento della pubblicazione dei risultati delle prove scritte.
La preclusione alla partecipazione al concorso in magistratura non si determina
se la terza inidoneità sia resa nota successivamente alla data di pubblicazione
del bando di concorso e, quindi, quella data costituisce il limite temporale
entro il quale il requisito negativo di cui all’art. 126, comma I, RD 12/41 non
deve essere intervenuto per poter essere ammessi al concorso in magistratura.
Trattasi di indicazione che si presenta di particolare utilità nella prevedibile
sovrapposizione concorsuale che potrà determinarsi di qui a pochi mesi, quando
verrà diramato il calendario delle prove scritte del prossimo concorso per
uditore giudiziario.
DALLE COMMISSIONI
QUARTA COMMISSIONE
Qualche nota di chiarimento sull'argomento degli incarichi sportivi conferiti a
magistrati al fine di valutare compiutamente le relative problematiche.
Com’è noto la disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento d’incarichi
sportivi da parte dei magistrati è contenuta nel punto 16 della circolare n.
15207 del 16 dicembre 1987. Tale disposizione prevedeva la possibilità di
autorizzazione per funzioni giudicanti “in deroga al punto che precede
(-incarichi conferiti da privati- ndr) � mentre il secondo comma contemplava la
possibilità di autorizzazione di funzioni requirenti o inquirenti sino alla
stagione sportiva 1996/97 ed il terzo comma prevedeva che il Consiglio “po’
definire, sentite le federazioni interessate, il numero massimo dei magistrati
autorizzabili, l’ampiezza del loro impegno ed il divieto di trattare vicende o
questioni suscettibili di interferenze con l’esercizio delle specifiche funzioni
giudiziarie di ciascuno�.
Con delibere in data 28 luglio 1999 e 7 luglio 2004 sono state apportate
modifiche. In particolare la delibera del luglio 1999 al fine di favorire la
rotazione nell’espletamento degli incarichi di giudice sportivo (confermandosi
l’esclusione di incarichi comportanti funzioni requirenti) ha escluso la
possibilità di rinnovo di autorizzazioni a magistrati che abbiano prestato tali
funzioni per più di cinque anni nel decennio precedente e si è prevista una
“moratoria� di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore della delibera
stessa (28 luglio 1999) e scadenti quindi il 28 luglio 2004.
Con la delibera del 7 luglio 2004 si è inteso dare risposta ad alcune
sollecitazioni pervenute dal Presidente del CONI riguardanti in particolare: la
proroga per almeno altri tre anni del termine quinquennale di “moratoria�; la
soppressione di limiti massimi di permanenza per i magistrati nominati ai
vertici degli organi apicali della giustizia sportiva; la riammissione
dell’autorizzabilità di incarichi sportivi comportanti lo svolgimento di
funzioni requirenti.
Il Consiglio ha ribadito la non autorizzabilità allo svolgimento di funzioni
requirenti; ha aumentato per gli “incarichi di giustizia sportiva di natura
apicale (ovvero di giudice titolare di un ufficio monocratico o di presidente di
un collegio giudicante) � il limite di inibizione portandolo da cinque a sette
anni nel decennio; ha prorogato il periodo di “moratoria� di due anni per gli
incarichi “apicali� e di un anno per gli altri incarichi, termini decorrenti
entrambi dalla data di approvazione della delibera stessa (7 luglio 2004). Ne
consegue che, secondo tale disposizione, la disciplina dei limiti alla
autorizzabilità è operativa dalla data del 7 luglio 2006 per gli incarichi di
giudice sportivo “apicali� ed alla data del 7 luglio 2005 per agli altri
incarichi di giustizia sportiva.
Come risulta evidente l’attuale disciplina è particolarmente macchinosa (tanto
che il Consiglio ha dovuto intervenire con una delibera interpretativa sul
meccanismo delle proroghe) ed è il frutto di un evidente compromesso tra la
richiesta del CONI di avere la disponibilità di magistrati per la garanzia di
imparzialità che gli stessi offrono e la tendenza del consiglio a restringere
l’area delle autorizzazioni o comunque creare delle rotazioni per evitare
perniciose “incrostazioni�.
In occasione della modifica della circolare sugli incarichi extragiudiziari la
proposta proveniente dalla commissione prevedeva la soppressione dei commi 2 e 3
sopra indicati e la sostituzione con il seguente testo “Il numero massimo dei
magistrati per i quali è concedibile l’autorizzazione è definito con apposita
delibera ogni cinque anni, sentite il CONI e le Federazioni. L’autorizzazione
non può essere concessa se il magistrato richiedente ha svolto funzioni di
giudice sportivo per oltre cinque anni nel decennio precedente. Non sono
autorizzabili gli incarichi di componente degli organi requirenti della
giustizia sportiva�.
In sede di plenum il correlatore Mammone ha proposto un emendamento volto a
stralciare la disciplina relativa agli incarichi sportivi in quanto “la
Commissione non ha dato una risposta esauriente alla problematica sollevata
recentemente dal decreto legge 17 ottobre 2003 n. 280 che conferisce agli organi
di giustizia sportiva un nuovo ruolo istituzionale, statuendo che gli stessi
debbano obbligatoriamente essere aditi prima che possa essere richiesta la
pronuncia del giudice amministrativo. Questa particolare e del tutto nuova
collocazione istituzionale della giustizia sportiva non è stata adeguatamente
valutata dalla Commissione al fine dell’inquadramento degli incarichi sportivi
nell’ambito di quelli extragiudiziari�.
L’emendamento Mammone è stato approvato con 11 voti a favore, 3 contrari
(Aghina, Arbasino e Fici) e sette astensioni.
Attualmente è in fase di discussione la nuova disciplina sulla base di una
articolata richiesta del CONI anche alla luce della disciplina della legge 17
ottobre 2003 n. 280 in tema di “disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva� che ha sancito la autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale.
QUINTA COMMISSIONE
Proposte unanimi della commissione per i posti di:
Presidente della Corte d’Appello di Ancona, proposto il dott. ANTONIO BUONAJUTO
(Presidente di sezione della Corte d’Appello di Napoli);
Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, proposto il dott. VINCENZO OLIVERI
(Presidente di sezione della Corte d’Appello di Cagliari);
Presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze, proposto il dott.
ANTONIO CHINI (Trib. Siena);
due posti di Presidente di sezione del Tribunale di Verona per i dott. ANTONIO
IEVOLELLA (Trib. Verona) e VINCENZO RIZZO (Appello Trento).
Divisione della commissione per l’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minori di Perugia, affiancandosi alla proposta di
maggioranza (4 voti: De Nunzio, Meliadò, Lo Voi e Berlinguer) in favore del
dott. ALBERTO BELLOCCHI (sost. Proc. Gen. Perugia) quella di minoranza (Salvi)
in favore del dott. VITTORIO PARAGGIO (vice capo dipartimento della giustizia
minorile presso il Ministero della Giustizia), astenuto Di Federico.